GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1737-1801/1815-1860)
GUERRA DI CORSA E PIRATERIA NEI MARI DELL’ISOLA D’ELBA
BOMBARDAMENTO NAVALE E DISTRUZIONE DI ALGERI
Di quanto ora parlerò è vicenda ripetuta più volte nei secoli durante la cruenta lotta che avveniva nel mar
Mediterraneo in seguito agli atti di pirateria intrapresi dai “corsali barbareschi” dei quali,alcuni,divennero ammiragli di flotta turco ottomana.
Per secoli sono partiti dalle coste nord africane navi di corsari che depredavano i litorali italiani,portando in schiavitù donne vendute al mercato degli schiavi o all’harem di qualche sultano e gli uomini messi al remo delle galee il cui destino era la morte o la liberazione tramite un intervento militare o il riscatto con denaro.
Anche agli inizi dell’ottocento i nostri mari erano oggetto di imprese corsare .
Dimenticata dalle cronache della storia ,la distruzione di Algeri, di cui vado a parlare, avvenuta nel 1816, è la conseguenza della guerra di corsa che avveniva nel mar Mediterraneo da secoli.
E’ una descrizione di una drammatica,sanguinosa battaglia avvenuta in Algeri con bombardamento navale della città, descrizione scritta su foglio stampato “nella Stamperia Dionisio Giorgi” in Livorno in data 8 settembre 1816.
Il 9 settembre 1816 Spannocchi,governatore di Livorno,scrive una lettera a Strasoldo,governatore dell’Elba,in cui con sua grande soddisfazione “compiega l’improvvisa notizia recata qui (Livorno ) ieri da un Bastimento da Guerra Inglese sulla distruzione di Algeri”.
Allegata a tale lettera è ,in stampa, riportata la descrizione di questa distruzione della città di Algeri, con morti,feriti e liberazione di cristiani ridotti in schiavitù.
BOMBARDAMENTO NAVALE E DISTRUZIONE DI ALGERI
“ ARRIVO
Nave Brigantino Cordeglia Inglese da Guerra Cap. il Signore Sargent con dieci cannoni,settantacinque persone d’equipaggio e cinque Schiavi Toscani liberati viene d’Algeri in otto giorni con dispacci per tutte le Corti d’Europa.
Depone detto Capitano di far parte della Squadra dell’Ammiraglio Lord Exmut, che detta Squadra comporta di sei Navi di Linea,sette Fregate,diverse Corvette, e Brigantini giunse sotto Algeri il giorno 27 Agosto alle ore 2 pomeridiane ,che subito l’Ammiraglio intimò al Bey in tempo di un’ora di consegnarle tutta la Squadra e di accedere alle condizioni che gli avrebbe imposte.
Trascorsa l’ora e non avendo l’Ammiraglio avuta nessuna risposta alle ore 3 pomeridiane attaccò subito la Città con tutte le sue forze.
Il fuoco durò fino alle ore 11 di notte circa.
Alla detta ora Algeri era tutto in fiamme.
I due Forti principali ed il Forte del Molo sono stati demoliti totalmente.
La Squadra Algerina composta di 4 Fregate,5 Corvette ed altri piccoli Armamenti è stata interamente bruciata.
La perdita dei Turchi è calcolata circa 4000 morti e 1500 feriti.
Nel numero di questi ultimi vi è leggermente l’Ammiraglio con il Suo Segretario,due Capitani di Vascello e diversi altri Uffiziali.
Dopo di ciò il Bey ha ceduto a tutte le condizioni che gli sono state imposte dall’Ammiraglio Inglese,fra queste vi è la consegna di tutti gli Schiavi Cristiani in numero di circa 1000 e di tutto il danaro che aveva già riscosso per li Schiavi Napolitani già stati prima liberati.
Il Console Inglese che dal Bey era stato fatto porre ai ferri è stato liberato.
Dall’Uffizio di Sanità di Livorno
Lì 8 settembre 1816
Nella Stamperìa di Giuseppe Dionisio Giorgi”
(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 3. Carta 148.ASCP)
Questa distruzione di Algeri è l’inizio dell’epilogo dei “corsali barbareschi”.
Nel 1830 i Francesi occupano Algeri ,pongono fine agli attacchi dei corsari pirati barbareschi e al dominio ottomano dell’Algeria e ha inizio la colonizzazione francese dell’Algeria.
Nel 1856 il congresso di Parigi mise fuori legge la guerra di corsa intesa come spedizione marittima autorizzata e legittimata dallo Stato per danneggiare le navi mercantili o da guerra dello Stato nemico.
Marcello Camici
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ASCP.Archivio storico comune Portoferraio
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CORSARI PIRATI E CORSARI PATENTATI. LETTERE DI MARCA
Agli inizi dell’ottocento il mare dell’arcipelago toscano era ancora infestato dai "corsali barbareschi" che come nei secoli precedenti arrivano in Italia praticando la pirateria: assalgono e predano navi di qualunque nazione,di qualunque bandiera.
Praticano cioè la cosidetta guerra di corsa.
Da qui il vocabolo corsaro.
Contro questa guerra gli stati nazionali si difendono permettendo che privati cittadini, armatori e proprietari di navi adibite al commercio marittimo, possano armare bastimenti per proprio conto per praticare a loro volta guerra di corsa contro la pirateria barbaresca.
Lo consentono a chi ne fa richiesta rilasciando la "lettera di marca" cioè un permesso,una specie di patente per praticare guerra di corsa,diventando a tutti gli effetti corsari ma con patente .
Vengono chiamati
"conduttori di prede".
Il trattato di Utrecht (1713) vietò il rilascio delle lettere di marca ma la guerra di corsa fu ancora esercitata dagli stati e tra questi anche dal granducato di Toscana.
Agli inizi dell’ottocento,al Granducato di Toscana arriva richiesta proprio dall’isola d’Elba per consentire la guerra di corsa con lettera di marca.
E’ quanto si apprende con lettera scritta da Strasoldo,governatore dell’Elba, al ministro della guerra del granducato in Firenze nel marzo del 1816:
"Dal Sig. Capitano del Porto mi è stato rimesso colla opportuna informazione l’istanza ad esso avanzata dal Sig. Vincenzo Sisco onde ottenere la lettera di marca per due Bastimenti che si propone di armare in corsa.
Essendo a suon del recente Regolamento riservata al Dipartimento della Guerra la facoltà di accordare la detta lettera a me non appartiene che di rimettere la annunciata carta a V.E. perché Ella possa prendere quelle determinazioni che crederà nella sua saviezza più convenienti"
(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816. Filza 3. Carta 148.ASCP))
Nell’aprile del 1816 con lettera riservata scritta a Strasoldo da Corsini dalla segreteria di stato in Firenze ,il governo granducale informa che già era a conoscenza della richiesta e che S.A.I.e R. ha approvato :
"Riservata
Ill.mo Sig.Sig. Pron.Col.mo
Il dottor Bigeschi in nome di codesto Sig.re Sisco domandò che l’I.e R. Governo permettesse a lui e ad altri armatori di codesta Isola che si presentassero di poter armare e sortire in corso contro i Barbareschi e propose una minuta di Regolamento che prescrive alcune variazioni ed aggiunte è stata approvata da S.A.I. e R. il Granduca.
Sebbene vi sia qualche motivo di sperare che le principali Potenze Europee si interessino efficacemente per la cessazione delle Piraterie dei Barbareschi tuttavia S.A.I. e R. ha ordinato di far intendere e pervenire ad alcuni dei Ministri di dette Potenze,che non avrebbe potuto impedire ai suoi sudditi di esercitare delle legittime rappresaglie contro i Bastimenti qualunque dei Barbareschi mentre questi venivano ad infestare le coste ed il commercio Toscano.
Sarà sollecitamente trasmesso a VS. Ill.ma il Regolamento approvato per questi armamenti. Ma frattanto si stima opportuno che Ella prevenga il detto Sig. Sisco di fare gli occorrenti preparativi e di formare l’Equipaggio dei Bastimenti che volesse mettere in Corso nei modi che furono indicati al Sig. Bigeschi onde ottenere in seguito le regolari Lettere di Marca.
E col più distinto ossequio mi confermo
Di VS. Ill.ma
Firenze 17 aprile 1816
Dev.mo Obbl.mo Serv.re
Corsini"
(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 3. Carta 148.ASCP)
"Le regolari Lettere di Marca "
non tardarono ad arrivare .
Con lettera inviata a Strasoldo scritta il 4 maggio 1816 da Nomi (con visto di Corsini) arriva allegato il Regolamento approvato da S.A.I. e R. per gli armamenti contro i Barbareschi
"Ho l’onore di trasmettere a VS. Ill.ma l’ingiunto Regolamento approvato da S.A.I. e R. per gli armamenti in corso contro i Barbareschi .
Ella potrà comunicare le disposizioni al Sig. Sisco e a chiunque altro di codesta Isola fosse in caso di armare dei Bastimenti,ingiungendo loro di uniformarsi in ogni rapporto alle indicate disposizioni e facendo ( ) per ottenere la Lettera di Marca nei modi e termini prescritti…
Di VS. Ill.ma
Dall’I. e R. Segreteria di Stato
Lì 4 maggio 1816
Dev.mo Obb.mo Serv.re
GB Nomi
Visto N. Corsini "
GB Nomi (Giovan Battista Nomi) è segretario del dipartimento di Stato e N. Corsini (Neri Corsini) ministro dell’interno.
(Idem come sopra)
Con lettera datata 9 maggio 1816 scritta da Corsini arriva a Strasoldo ,in allegato, copia di "Lettere di Marca".Si tratta di copia in quanto ,sulla falsariga di questa,l’originale deve essere redatto ,firmato e
rilasciato dal Capitano del Porto al
"conduttore di preda" dove avviene l’armamento del bastimento per la guerra di corsa.
Le lettere di marca sono documenti dove viene rilasciata la concessione da parte dello stato granducale ad armare ed equipaggiare bastimenti per la guerra di corsa
LETTERE DI MARCA
1) A nome del Granduca,permesso rilasciato dal capitano del porto dove si arma il bastimento per la guerra di corsa
"Ferdinando Terzo per la grazia di Dio Principe Imperiale d’Austria,Principe Reale d’Ungheria e di Boemia,Gran Duca di Toscana
Concediamo facoltà e permesso a NN di far armare ed equipaggiare in guerra un (indicare la specie di bastimento)…. nominato… portante sacca cannoni: dato dal capitano NN…. sotto la Mallevadoria di NN…
Con quale numero di cannoni,palle e con quella quantità di polvere,piombo e altre munizioni da guerra e viveri che giudicherà necessari per metterlo in stato di correre contro i Bastimenti della Reggenze di Algeri,Tunisi e Tripoli ed altre città della Barberia attualmente in guerra col nostro Gran Ducato,escluso il Regno di Marocco,in qualunque luogo possa incontrarli di prenderli e condurli prigionieri coi loro Bastimenti ed altri oggetti che avranno in loro potere ;di fare se lo crede a proposito dei Disbarchi sul territorio di detti nostri nemici per esercitarvi tutti gli atti permessi ed visitati dalle Leggi di Guerra;con obbligo ai detti Armatore e Capitano di uniformarsi alle Leggi,Ordini e Regolamenti concernenti la polizia della navigazione ed il corsaveggio in particolare e di farli osservare all’equipaggio.
Preghiamo e richiediamo tutti i Sovrani e Stati nostri amici ed alleati ed ordiniamo ai nostri comandanti di lasciar passare liberamente e con sicurezza il detto Capitano col suo Bastimento e con quelli che avrà potuto prendere sopra i nostri nemici senza opposi tarli né soffrir che gli sia apportata molestia o impedimento alcuno ma la contrario accordargli soccorso ed assistenza in qualunque bisogno.
Non potrà la presente servire che per sei mesi soltanto dal dì che sarà stata registrata all’Uffizio del Capitano del Porto del luogo dell’Armamento.
In fede di che abbiamo fatta rilasciare la presente lettera di marca che è datata e sottoscritta dal nuovo Ministro Segretario di Stato e Guerra.
A Firenze dì….
Il Ministro Segretraio di Stato e Guerra …..
Registrata all’Uffizio del Capitano del Porto …. Ove sono state rilasciate n°…..Commissioni per i Conduttori delle prede da farsi dal Bastimento suddetto.
A…. questo dì…
Il Capitano del Porto….
2) Commissione per i conduttori di prede
Per ordine si Sua Altezza Imperiale e Reale ,Ferdinando Terzo,Principe Imperiale d’Austria,Principe Reale d’Ungheria e di Boemia,Granduca di Toscana,il Ministro Segretario di Stato e Guerra autorizza permesso delle presenti NN….. Capitano del….nominato….portante…sacca,armato ed equipaggiato in guerra nel costo di…. dal Sig. NN….secondo la lettera di marca spedita sotto il N. …registrata all’Uffizio del Capitano del porto di …. a condurre e mandare nei porti del Granducato o delle potenze sue amiche ed alleate tutti i Bastimenti da lui presi sopra i nemici di S.A.I. e R.
Gli Uffiziali ed agenti delle potenze amiche ed alleate sono pregati di dare al detto…. O al Suo Capitano di preda soccorso,assistenza,passaggio, e ritirato colle detta preda,ed è ordinato ai Comandanti e Agenti del
Gran Ducato di lasciarli liberamente passare senza apportargli né soffrire che gli sia apportato alcuna molestia o impedimento.
Il detto Capitano NN…. sarà obbligato a trascrivere qui sotto il nome e la bandiera del bastimento predato,il giorno,l’ora ed il luogo della fatta preda
A Firenze lì…
_____________________________
Questo dì… ho consegnato al…. Capitano del….sopraindicato N …Commissioni per i conduttori di prede,delle quali fa parte la presente
a….
Il Capitano del Porto….
__________________________________
Io sottoscritto Capitano del Corsaro nominato….ho rilasciata la presente commissione a NN …. Conduttore della preda nominata…comandante del NN ….. del porto di…. fatta da me sottoscritto Capitano di detto Corsaro nei paraggi di ….fatto in mare questo dì….
Il Capitano…. "
(Idem come sopra)
Marcello Camici
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA (1739-1801/1815-1860)
PORTO
REGOLAMENTO DEI SALUTI PER LE NAVI DA GUERRA E LE GALERE ESTERE
Spannocchi ,governatore di Livorno, nel maggio del 1816 scrive a Strasoldo,governatore militare e civile dell’Elba
In questa lettera afferma che il Regolamento dei Saluti gli è stato richiesto dal sig Maggiore Fabbroni della Piazza di Portoferraio ma che lui lo invia al Governatore dell’Elba ,Strasoldo "onde potrà dare a chi spetta gli ordini correlativi perché sia egualmente adottato nei Porti di codesta Isola".
"Eccellenza
Contando già felicemente arrivata V.E. in codesta Piazza,ed esigendo la regolarità e la convenienza che dalla sola di lei autorità si diramino gli ordini e le partecipazioni occorrenti fra i suoi subalterni ,io credo opportuno di indirizzare a V.E. la copia del Regolamento dei Saluti che mi ha richiesta con sua lettera del 12 stante codesto Sig.re Maggiore Fabbroni.
Questo stesso Regolamento è quello che tuttora qui si pratica,onde V.E. potrà dare a chi spetta gli ordini perché sia egualmente adottato nei Posti di codesta isola.
Mi permetta poi che io mi valga di questa circostanza per rassegnarle i sentimenti di quella distinta considerazione e stima
Di Vostra Eccellenza
Dalla R. Segreteria di Governo di Livorno
Lì 16 maggio 1816
Dev.mo Obbl.mo Serv.re
Spannocchi"
(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 1. Carta 26.ASCP)
Allegato alla presente lettera è il regolamento dei saluti del granducato di Toscana per l’ingresso delle navi da guerra e di galere estere nel porto di Livorno.
Porta la data del 1768 e viene adottato anche al porto di Portoferraio quando l’Elba è annessa al granducato di Toscana dopo la caduta di Napoleone :
"Regolamento dei Saluti fra la Piazza di Livorno e le navi da Guerra e Galere Estere.
Tutte le navi da Guerra di Teste Coronate,del Gran Signore delle Repubbliche di Venezia e di Olanda,e della Religione di Malta di qualunque rango sieno,dal Grande Ammiraglio fino alle Servili inclusivamente, saluteranno anteriormente la Piazza e lo Stendardo di S.A.R. che sarà inalberato sulla fortezza e gli sarà risposto con egual numero di tiri,restando in libertà è delle medesime il salutare con quel numero che più lor piacerà.
La galera Capitana di Genova saluterà anteriormente la Piazza e le sarà risposto con un tiro meno.
La Galera Padrona e le Galere Servili di Genova saluteranno pure anteriormente la Piazza e gli sarà risposto con due tiri di meno.
Rispetto agli Sciabecchi,barche o altri bastimenti da guerra purchè siano Armamenti Regi e comandati da Uffiziale di Re,si terrò lo stesso metodo che con le Navi o Galere giacchè s’intende fatto il saluto non alla nave o a chi la comanda,ma al Padiglione che è lo stesso sopra qualunque Bastimento.
Dai bastimenti Mercantili e Corsari non si esigerà saluto né si inalbererà Stendardo e quando lo facciano,purchè non sia minore di 5 tiri,gli sarà risposto con Mascoli e con la seguente proporzione
Di 3 o 4 tiri si renderà zero
Di 5 o 6 tiri si renderà 2
Da 6 in 8 " " 3
Da 8 in 10 " " 4
Da 10 in 12 " " 5
Da 12 in 14 " " 6
Da 14 in 16 " " 7
Da 16 in 18 " " 8
Da 18 in 19 " " 9
E per ogni saluto maggiore non si renderà più che Mascoli 9.
Questo Cerimoniale con I Mercantili e Corsari si praticherà solamente con le Navi o altri Bastimenti che portano casse e vengono segnate dal Fanale; ma alle barche o altri bastimenti non sarà reso verun saluto.
I Corsari Barbareschi amici saranno trattati per il saluto come i Bastimenti della Repubblica di Genova.
Firenze Lì 24 Maggio 1768
Firmato F.Orsini Rosenberg
Per Copia Conforme
Il Segretario del Governo di Livorno.
Lodovico Pigni "
(Idem come sopra)
Il Mascolo è il classico cannone a mascolo che viene usato per le sparate durante le parate militari
I Bastimenti Corsari sono navi armate per combattere e predare in mare altri bastimenti.
Sono bastimenti armati di tutto punto per fare la cosidetta "guerra di corsa" che si distingue dalla guerra di corsa dei pirati,della pirateria, perché l’armamento è riconosciuto ed eseguito sotto preciso ordine e regolamento di qualche stato,detto "lettera di marca" o" patente di corsa".
Sono cioè Bastimenti che operano la "guerra di corsa" sotto il controllo dello stato che ha concesso loro di diventare Corsari.
F.Orsini Rosenberg è un diplomatico e politico austriaco che fu maggiordomo maggiore del granduca di Toscana Pietro Leopoldo
Sciabecco è imbarcazione con tre alberi a vela usato spesso per trasporto merci.
Marcello Camici
ASCP.Archivio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA (1737-1801/1815-1860)
CERIMONIALE PER L’INGRESSO IN DARSENA DEGLI UFFICIALI DI MARINA
Il documento sotto riportato è molto interessante poiché è il cerimoniale che viene usato nei porti del granducato di Toscana Asburgo Lorena per accogliere gli ufficiali della nave che entra nella darsena.
E’ inoltre un documento che indica esattamente quale fosse ritenuto il rango ricoperto da ciascuno di questi ufficiali in rapporto al quale erano dovuti gli onori militari.
Si va da un semplice saluto ad un complesso cerimoniale di "complimento" e/o di" visita".
"
I Grandi Ammiragli venendo a terra saranno salutati all’ingresso della Darsena con 18 tiri di cannone.Se li manderà un Guardia di cento uomini all’Alloggio con un Capitano e la Bandiera.
L Guarnigione anderà sull’arme ed i Corpi di Guardia gli faranno la Parata a tamburo battente.
Il Governatore andrà il primo a fargli visita al loro Alloggio con comitiva di Ufficiali che gli verrà subito resa nel modo inteso dal Grand-Ammiraglio.
Gli Ammiragli,Capitani Generali e Marescialli che comandano Armate di Mare ed il Generale dellle Galere di Malta avranno l’istesso trattamento personale del Grand-Ammiraglio.
I Vice Ammiragli e Tenenti Generali che comandano armate di mare saranno salutati all’ingresso in Darsena con 12 tiri; la Guarnigione non anderà all’Armi ,né se gli manderà la Guardia ma i Corpi di Guardia faranno la Parata e le sentinelle presenteranno le armi.
Faranno la prima visita al Governatore che gliela restituirà subito con Comitiva di Ufficiali proporzionata a quella che avrà seco condotta il Vice- Ammiraglio.
I Retro Ammiragli e i Capi-Squadra non saranno salutati all’ingresso in Darsena ed solamente avranno la Parata dei Corpi di Guardia e le Sentinelle gli presenteranno le armi;faranno la prima visita al Governatore che gliela restituirà con piccolo intervallo e con ristretta Comitiva di Ufficiali quale sarà minore al Capo Squadra che al Vice-Ammiraglio.
Se i Capitani delle Navi e Galere faranno la visita al Governatore questo gliela restituirà con suo comodo e privatamente.Le sentinelle gli presenteranno le armi quando saranno vestiti della loro uniforme.
All’arrivo delle navi da Guerra di qualunque rango anderà il Capitano della Bocca in persona a riconoscerle alla Spiaggia ed offrirà ai Comandanti tutta l’assistenza e i comodi che può dare il Porto contenendosi secondo le istruzioni che gli saranno date.
Se i Comandanti prima di scendere a terra manderanno un complimento al Governatore per qualche loro Uffiziale il Governatore manderà a restituirglielo ed avrà riguardo al rango dei Comandanti per determinare il rango dell’Uffiziale che spedirà a rendere il Complimento.
Ai Grandi Ammiragli e Ammiragli se manderanno un Uffiziale di non minore rango di Capitano di Nave,spedirà il Maggiore della Piazza ed agli altri fino al Capo Squadra inclusivi,un Capitano della Guarnigione ancorchè mandino il Complimento per un Primo Tenente di Vascello il di cui rango corrisponde a quello di Capitano d’Infanteria.
Se i Comandanti valuteranno anteriormente la Piazza avrà luogo tutto il pieno trattamento personale qui sopra.
Se poi non fosse fatto il Saluto,cesseranno tutti gli onori militari ma si farà nonostante il Cerimoniale di Complimento e di Visita nel modo prescritto ed il Governatore gli userà ogni attenzione mentre in tutto il restante mostrino il dovuto rispetto per S.A.R. e per la sua Piazza.
Il medesimo Cerimoniale di sopra ordinato usarsi con gli Ammiragli dovrà praticarsi anche con gli Ambasciatori Regi,Generali Comandanti e Marescialli quando questi venghino dalla parte di mare poiché venendo dalla parte di terra S.A.R. darà l’ordine all’occorrenza al Governatore come si deva rispetto a loro contenere.
Dato in Pisa lì 21 Gennaio 1771
Firmato Pietro Leopoldo
Firmato V. Alberti"
(Affari
Dato in Pisa lì 21 Gennaio 1771
Firmato Pietro Leopoldo
Firmato V. Alberti"
(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 5.Carta 265.ASCP)
Il documento è del 1771 ed è il cerimoniale adottato dal granducato di toscana che viene restaurato dopo la caduta di Napoleone anche al porto di Portoferraio.
Pietro Leopoldo è Leopoldo II Asburgo Lorena ,granduca di Toscana col nome Pietro Leopoldo I di Toscana (dal 1765 al 1790) e poi imperatore del sacro romano impero ,re d’Ungheria e di Boemia (dal 1790 al 1792).
V. Alberti è Gian Vincenzo degli Alberti,reggente la soprintendenza degli affari di Livorno e del suo porto (dal 1765).
Marcello Camici
ASCP.Archivio storico comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA (1737-1801/1815-1860)
NOMINA DI CAPITANO E DI COMANDANTE DI PORTO A PORTOFERRAIO E NELL’ ISOLA D’ELBA
Le funzioni del Capitano del porto di Portoferraio sono quelle della polizia della Darsena e dell’intero porto,di tenere la matrice dei Bastimenti dell’isola,del rilascio della Patente o Spedizioni Nazionali,di tenere un registro di entrata e di uscita di tutti i bastimenti che deve servire per avere sotto controllo la contabilità sanitaria ed assicurarsi così della giusta esazione dei diritti legati alla portualità.
Il Capitano del Porto di Longone non possedeva attribuzioni per poter tenere la matrice dei Bastimenti dell’isola e di dar loro le Regie ed Imperiali Spedizioni ma solo la contabilità sanitaria
Questi diritti chiamati di "sanità",perché sotto questo nome avveniva l’amministrazione della marina militare e mercantile,rappresentano una voce di entrata importante come si apprende dallo "
Stato generale di entrata dell’isola d’Elba " che il commissario straordinario Fantoni invia al Direttore della Segreteria di Stato,Corsini, il 15 ottobre 1815 : l’ammontare della rendita in un anno per i Diritti di Sanità era pari a lire 24100 e per ancoraggio sui Bastimenti lire 11905.
(Affari generali del Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1 settembre 1815 al 16 marzo 1816. Filza 2.Ccarta 226.ASCP)
Si erano presentati alcuni "postulanti",cioè soggetti che si rivolgono a Sua Altezza Imperiale e Reale con supplica per ricoprire il posto di capitano del porto di Portoferraio.
Uno di questi,Lorenzo Piochi,era stato indicato dal Commissario Straordinario,conte Fantoni, quello che "riunisce maggior requisiti per essere preso in considerazione".
Ma le cose non andarono come proposto dal Fantoni.
Lo si apprende proprio dal Fantoni stesso con una lettera da lui scritta il 13 novembre 1815:
"Al Sig. Giuseppe Taddei
Dalla I. e R. Segreteria di Stato mi viene partecipato il Sovrano Motuproprio degl’8 stante ,con cui VS Ill.ma viene destinata a disimpegnare le funzioni di Capitano del Porto di Portoferraio sotto la mia dipendenza non meno che dell’organizzazione degli Uffizi riuniti di Marina e di Sanità dell’Isola d’Elba.
Dovendosi Ella concertar meco per formare il piano corrispondente a quest’oggetto come nel proporre il Ruolo degli Impiegati e nel fissare il sistema delle rispettive loro incombenze,sarà indispensabile che Ella si compiaccia di trasferirsi immediatamente a Piombino,ove da qualche giorno ho fissato la mia dimora,onde io possa a voce comunicarle le mie vedute e discutere insieme e sviluppare le basi dell’organizzazione Sanitaria.E congratulandomi con VS Ill.ma della Considerazione che il nostro R. Padrone ha dimostrato per la di Lei persona nel presceglierla in questa onorifica ed importante commissione.
Di VS. Ill.ma
A. Fantoni"
(Idem come sopra. Filza 2. Carta 287.ASCP)
NOMINA DI COMANDANTI DI PORTO
Nel resto dell’Elba non esistevano porti organizzati come quello di Portoferraio ma solo spiagge con torri,forti di difesa e il Granducato di Toscana procedette alla nomina non di Capitani ma di Comandanti del Porto.
Solamente a Longone esisteva un secondo Capitano del Porto. CHE AVEVA PERO
E’ quanto si apprende da una lettera scritta da Corsini dall’Imperiale e Reale Segreteria di Guerra al governatore dell’Elba Strasoldo il 16 febbraio 1816.
Nella lettera il Corsini informa il Governatore di un Sovrano Motuproprio con il quale Sua Altezza Imperiale e Reale "si è degnata di dare un collocamento a tre Uffiziali del servizio del già Governo dell’Elba" ed allega copia di tale Sovrano Motuproprio.
SOVRANO MOTUPROPRIO
"Sua Altezza Imperiale e Reale nomina Silvestro Pisani già Capitano del Battaglione Franco dell’Isola d’Elba al posto di Comandante della Marina e Torre di Campo ; Giovanni Sardi già Tenente al Battaglione suddetto a quello di Comandante del Forte di Capo Sant’Andrea, e Bernardo Bernotti già Capitano dello Stato Maggiore Generale Francese in Portoferraio al posto di Comandante della Torre e Marina di Marciana assegnando a ciascuno di essi lo stipendio mensuale di lire ottanta e conservandoli i Gradi che godevano nel cessato Governo Francese dovendo però dipendere direttamente dagli ordini dei Capitani dei Cannonieri Guardia Coste che comandano i Circondari nei quali sono comprese le loro rispettive residenze.
Dato lì quindici febbraio mille ottocento sedici.
Ferdinando
V. Fossombroni
S.Spadini
Copia concorde all’originale"
(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816 .Filza 2.Carta 104.ASCP)
Ferdinando è il granduca di Toscana Ferdinando III Asburgo Lorena;V. Fossombroni è segretario di stato e ministro degli esteri ;S.Spadini è segretario della segreteria di Stato in Firenze.
Il documento sopra riportato è interessante non solo per le notizie sui porti dell’Elba ma anche perché dimostra come la restaurazione del governo granducale avvenne con spirito di considerazione e di conciliazione nei confronti di chi era stato compromesso col "cessato governo francese" salvo casi particolari.
Marcello Camici
ASCP: archivio storico comune Portoferraio
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GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1737-1801/1815-1860)
GUERRA DI CORSA E PIRATERIA NEI MARI DELL’ISOLA D’ELBA
REGOLAMENTO PER L’ARMAMENTO DEI BASTIMENTI PER LA GUERRA DI CORSA
(PRIMA PARTE)
Accanto alle lettere di marca, il regolamento per l’armamento dei bastimenti alla guerra di corsa,rappresenta norma importante su come procedere per combattere i "corsali barbareschi".
Contro di questi,all’Elba ,il Sig. Sisco, aveva fatto esplicita richiesta di poter armare bastimenti per la guerra di corsa.
Il Dipartimento di Stato da Firenze invia il :
"Regolamento approvato da Sua Altezza Imperiale e Reale con Dispaccio di 22 Aprile 1816 per li Armamenti in corso contro i Barbareschi"
E’ importantissimo documento che fa comprendere nei minimi e più particolari dettagli come deve essere praticata la guerra di corsa concessa e permessa dallo stato granducale con le lettere di marca al "corsaro predatore di un armamento barbaresco ".
Un esemplare di tale Regolamento doveva essere annesso ad ogni lettera di marca che veniva rilasciata.
I primi due articoli individuano che l’armamento deve essere eseguito con la costituzione di società per capitale in accomandita
"Art.1 Le Società per il Corso saranno riputate in accomandita se non vi saranno tra i soci convenzioni a ciò
contrarie
Art.2 Ogni atto di tali società potrà essere fatto tanto per istrumento pubblico quanto per scrittura privata;
vi sarà espresso il Capitale dell’Intrapresa,il numero delle azioni nelle quali è diviso questo Capitale,i
nomi degli azionari,e l’indicazione precisa del Bastimento da armarsi,dell’Armatore e del Capitano;vi
saranno fissati i diritti di Commissione che si accorderanno all’Armatore o suoi Agenti per l’Amministra
zione delle prede e conterrà finalmente tutte le altre condizioni della società.Una copia autentica di
quest’atto sarà depositata alla Cancelleria del Tribunale del luogo dell’Armamento unitamente al Con
to delle spese di cui sarà parlato in appresso
Conto delle spese
"Art.3 Il Capitale dell’Intrapresa sarà destinato a supplire alle spese dell’Armamento dal suo principio fino
alla fine del corso ad effettivo disarmo del corsaro. In caso di insufficienza del capitale fissato primi
tivamente ed in caso che il Corso non avesse prodotto alcuna somma,i soci saranno obbligati di rifon
dere in proporzione del numero delle azioni che avranno acquistate,siccome saranno proporzionata
mente rimborsati di ciò che non fosse stato impiegato.
Art.4 Il conto dell’importare dell’armamento fino alla sortita del Corsaro dal Porto,sarà depositato dall’Ar
matore alla Cancelleria del Tribunale suddetto nel termine di venti giorni,contando da quello in cui il
Corsaro avrà fatto vela.La mancanza di tale deposito priverà l’Armatore del diritto di Commissione di
cui si tratta nel seguente articolo
Diritto di Commissione
"Art. 5 Il diritto di Commissione ordinaria per l’Armatore non potrà eccedere il due per cento sul totale delle
spese di armamento,corso e disarmo e sul prodotto di tutte le prede condotte nel Porto a cui apparter
rà il Corsaro: per quelle prede condotte in altri porti,il diritto di Commissione dell’Armatore non potrà
eccedere il tre e mezzo per cento restando a di lui carico l’onorario dei Commissionari che impiegasse
per l’amministrazione di tali prede
Luogo dell’armamento e obblighi dell’armatore e del capitano del bastimento corsaro
"Art 6 Gli armamenti non potranno farsi che nei porti di Livorno e di Portoferraio.Le Lettere di Marca saran
no rilasciate dall’I. e R. Segreteria di Guerra e la loro durata sarà di sei mesi. La domanda di essa
sarà fatta per il canale dei Capitani di detti Porti,ai quali saranno rimesse per consegnarle agli Arma
tori dopo che si saranno assicurati della solidità e sufficiente armamento del Bastimento destinato
al Corso.
Art.7 L’Armatore e il Capitano del Corsaro si obbligheranno solidamente al pagamento di tutti i danni che
potessero derivare dall’inesecuzione delle disposizioni del presente regolamento e da ogni arresto o
visita arbitraria di Bastimenti appartenenti a nazioni nemiche o alleate e non meno che del pagamento
delle parti di prede ai soci ed equipaggio.
Per garanzia di tali obbligazioni presenteranno un mallevadore idoneo e solidale e in ( ) dovranno
rimanere obbligati anche gli interessati nella Società al pagamento dei danni sopraindicati ciascuno
per la concorrente porzione del Capitale posto in accomandita e dei lucri delle prede che gli appartenes
sero.
Còmpiti del capitano del porto dove avviene l’armamento
"Art 8 Il Capitano del Porto formerà il ruolo esatto dell’equipaggio imbarcato su ciascun Corsaro in duplice
originale per servir di base alla repartizione della parte delle prede che apparterrà all’equipaggio
stesso : uno degli originali resterà depositato all’Uffizio della Marina,l’altro sarà consegnato al Capi
tano per trascrivervi le mutazioni che avranno luogo durante il Corso alla fine del quale anche questo
depositato al suddetto Uffizio
Art.9 Gli atti prescritti nei due articolo precedenti saranno fatti prima della consegna all’armatore della
Lettera di Marca
Còmpiti del capitano del bastimento corsaro
"Art 10 I Capitani dovranno essere sudditi Toscani o domiciliati in Toscana e dovranno formare e mantenere
per quanto possibile per tutto il tempo del loro armamento gli equipaggi di sudditi toscani o domici
liati nel Gran Ducato ,non dovendosi in qualunque caso ammettere più d’un terzo di individui non
sudditi o non domiciliati in Toscana
Art 11 I Capitani dei rispettivi Bastimenti che avranno ottenuta la Lettera di Marca dovranno presentare
I loro Uffiziali ,Marinari e Mozzi all’Uffizio della Marina Mercantile ,dei quali sarà formato il Ruolo
dell’equipaggio nell’istessa guisa che viene prescritto dall’editto di Marina e Navigazione Mercantile
Toscana per i Bastimenti commercianti.
Art 12 I Bastimenti armati in corso non potranno partire dal Porto ove hanno armato senza che prima non
siano fatti visitare dal Capitano del porto,il quale non dovrà in nessuna maniera concedere licenza di
partire a detti Bastimenti quando nell’atto della visita non sia stato identificato essere composto
l’equipaggio del Bastimentoi dagli stessi Uffiziali,Marinari e Mozzi descritti nel Ruolo,quando questi
bastimenti non siano sufficientemente provvisti di munizioni e attrezzi per il loro armamento e delle
necessarie provvisioni a proporzione della forza dell’equipaggio e del Corso al quale si destinano.
Art 13 Ogni Capitano di bastimento così armato in Corso sarà obbligato di tenere un Libro giornale ciascuna
pagina del quale sarà numerata e firmata dal Ministro della marina mercantile,nel quale Libro si note
ranno dal Capitano i Nomi,Cognomi,Padri e patria di tutti gli Uffiziali,Marinari e Mozzi i loro buoni e
cattivi portamenti riguardo al servizio del Bastimento,il loro stato di salute durante il Corso della navi
gazione ,quelli che saranno fuggiti o morti o che in qualunque altra maniera saranno mancati,il luogo
e tempo della partenza ,la rotta tenuta nel viaggio, i casi occorsi in mare di combattimenti di prede
e di disordini successi in tutto il tempo del Corso tanto in Mare quanto nei Porti dove avrà approdato;
come sia stato assistito dai Corsali della nazione o da altri a ciò deputati e generalmente dovrà notarvi
tutto quello che occorrerà in riguardo al suo Bastimento.e non potendo il Capitano per giusta causa
tenere per sé questo libro ,promuoverà di far tenere un registro esatto di quanto sopra al suo Secondo
o allo Scrivano;questo Registro dovrà essere consegnato all’Uffizio di Marina Mercantile ventiquattro
ore dopo l’ammissione in Patria del Bastimento,per essere custodito nell’archivio di detto Uffizio.
Art 14 I Corsari saranno tenuti di proteggere Bastimenti di Commercio Toscani nella loro navigazione e di
perseguitare principalmente Corsari Barbareschi.L’equipaggio del corsaro predatore di un armamen
to barbaresco otterrà quelle istruzioni e ricompense che saranno proporzionate al suo coraggio e alla
forza del Bastimento predato
Art 15 Ogni Capitano di Corsaro che avrà fatti dei prigionieri ,sarà obbligato di condurli in un Porto Toscano
e metterli alla disposizione del Governo"
(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 3.Carta 148.ASCP)
Marcello Camici
ASCP.Archivio storico comune Portoferraio
GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA (1737-1801/1815-1860)
GUERRA DI CORSA E PIRATERIA NEI MARI DELL’ISOLA D’ELBA.
REGOLAMENTO PER L’ARMAMENTO DEI BASTIMENTI PER LA GUERRA DI CORSA
(SECONDA PARTE)
Il Regolamento per l’armamento di bastimenti con licenza(lettera di marca) ad esercitare guerra di corsa nei mari dell’Elba,dopo aver stabilito che tale armamento deve avvenire con costituzione di società in
accomandita,che cosa è il conto delle spese e il diritto di commissione,dopo aver parlato del luogo dell’armamento,degli obblighi dell’armatore e del capitano dei bastimento corsaro,dei còmpiti del capitano del porto dove avviene l’armamento,dei còmpiti del bastimento corsaro, passa e prosegue a descrivere in dettaglio chi e quali devono essere le prede e relativa modalità di trattamento ,di abbordaggio,gli obblighi del Capitano del Corsaro e del Conduttore di Prede,del modo di procedere nel trattamento delle Prede,del modo di procedere alla loro vendita,del coinvolgimento del Tribunale alla vendita delle prede.
Individuazione delle prede e modalità di trattamento
"Art 16.
Saranno di buona preda tutti i Bastimenti e loro carichi appartenenti alle qui appresso indicate Reggenze Barbaresche attualmente in guerra con la Toscana,cioè
Algeri,
Tunisi,
Tripoli ed altre della costa di Barberia,escluso il Regno di Marocco, con cui veglia un trattato di pace non mai violato
Art.17
Le Mercanzie su i Bastimenti appartenenti a tali Reggenze e che navigano colla loro Bandiera le quali dalle Polizze di Carico o da altri Documenti trovati a bordo del Bastimento predato si riscontrassero appartenere legittimamente a sudditi di Potenze amiche o alleate,saranno restituite ai Proprietari che le reclameranno: il reclamo non sarà per altro ascoltato se non è appoggiato alle risultanze dei documenti trovati a bordo del Bastimento predato nell’atto del suo arresto o se da altre prove equipollenti non risulta la prova della loro vera pertinenza.
Art.18
Nel caso che un Bastimento stato predato dai Corsari delle sopradette Reggenze,fosse ripreso da un Corsaro Toscano,se il Bastimento era stato per ventiquattr’ore nelle mani dei nemici,apparterrà in totalità al Corsaro ripredatore,se le ventiquattr’ore non erano compiute,il Corsaro acquisterà il terzo soltanto del Bastimento e del Carico
Art. 19
E’ proibito espressamente ad ogni Capitano di Corsaro di arrestare o visitare sotto qualunque pretesto i Bastimenti portanti bandiera di Potenze amiche o alleate sotto la pena di due anni di carcere oltre la refezione dei danni,spese ordinarie e straordinarie"
Modalità di abbordaggio delle prede
"Art 20
Al momento in cui il Corsaro abborderà un bastimento nemico,s’impadronirà subito di tutte le carte e documenti appartenenti al bordo,le chiuderà in un sacco o cassa sotto sigillo,farà chiudere e sigillare le casse e boccaporti ove si trovassero le mercanzie o denari,alfin che nulla sia distratto e farà delle circostanze dell’arresto e di tutte le sopradette operazioni un dettagliato rapporto in scritto in presenza del Capitano predato e di di due suoi marinari non meno che dei due principali Uffiziali del Bastimento predatore e quest’atto sarà sottoscritto da tutti o vi sarà fatta menzione di coloro che non sapessero scrivere.
Art 21
Nel caso che la difficoltà di condurre il bastimento predato in un Corso obbligasse il Capitano predatore ad abbandonarlo,egli dovrà trasportare sul proprio bordo le Carte sopradette,dovrà ritenere il Capitano ed un altro marinaro del Bastimento predato ed imbarcare quelle merci o effetti che crederà poter portare facendo di tutto un inventario nella stessa forma prescritta per il rapporto dell’Arresto
Art 22
Il Capitano del Corsaro predatore imbarcherà sul Bastimento predato un Conduttore della preda che sarà munito di una Commissione a tal effetto saranno rilasciate con ogni Lettera di Marca dodici Commissioni di Conduttori di prede.Il Capitano consegnerà a questo Conduttore l’atto da lui fatto nell’Arresto ed il sacco o cassa contenenti le carte trovate a bordo"
Obblighi del Capitano del Corsaro e del Conduttore della preda
"Art 23
All’arrivo di una preda nei porti Toscani o di Potenze amiche o alleate il Capitano del Corsaro o il Conduttore della preda farà la sua dichiarazione sulle circostanze dell’Arresto e condotta avanti il Capitano del Porto nei Porti Toscani ed avanti il Console Toscano nei porti esteri e consegnerà loro dietro inventario e ricevuta tutte le carte e documenti trovati a bordo"
Del modo di procedere nel trattare le prede
"Art 24
Immediatamente dopo questa dichiarazione I funzionari indicati di sopra stabiliranno a bordo della preda un guardiano incaricato d’invigilare alla Conservazione degli effetti e mercanzie ed apporrano o faranno apporre in caso di contumacia nuovi sigilli alle casse e boccaporti se lo riterranno necessario
Art 25
Il Capitano del Porto o il Console dopo aver fatto l’inventario della carte trovate a bordo del Bastimento predato,sottoporrà immediatamente a costituto il Conduttore delle prede due dei suoi marinari e quei prigionieri che si troveranno arrestati su tutte le circostanze dell’arresto e sulla pertinenza delle mercanzìe componenti il carico del Bastimento:questi costituiti documenti trovati a bordo e l’atto fatto al momento dell’arresto costituiranno il processo che sarà spedito tuttal più nel termine di tre giorni alla Cancelleria del Tribunale Civile e Consolare di Livorno incaricato di giudicare sulla validità delle prede
Art 26
Se dalle carte trovate a bordo non si riscontra che le mercanzìe predate appartengono a sudditi di Potenze amiche o alleate e se dal resultato dei Costituti non si prova che tutto o parte delle carte possono essere
state sottratte dai predatori,come pure so non concorrano altri riscontri da concludere in modo equipollente la prova della pertinenza a sudditi di nazioni amiche,delli oggetti predati o la prova della sottrazione della Carte di bordo ed altri documenti giustificativi la detta pertinenza il Capitano del Porto o il Console potrà subito dopo terminato il processo permettere la vendita dei Bastimenti e loro carichi sulla domanda dell’Armatore o suo Commissionato.
La vendita inoltre potrà permettersi sempre per quelle mercanzìe alla conservazione delle quali potesse nuocere ritardo,beninteso che quando vi sia reclamo o dubbio di pertinenza a sudditi di Potenze amiche o alleate il prezzo degli oggetti venduti debba essere depositato o invero pagato previa idonea cauzione"
Del modo di procedere alla vendita delle prede
"Art 27
La vendita sarà sempre fatta in Lotti al pubblico incanto avanti il Capitano del Porto, o Console,ed in presenza dell’Armatore o suo commissionato,previa l’affissione degli Editti nel luogo della vendita ed in quelli circonvicini. L’Armatore fisserà la prima messa a prezzo di ciascun Lotto,la consegna sarà fatta agli acquirenti subito dietro la giustificazione del pagamento da essi fatto anticipatamente,del prezzo di ciascun Lotto nella Cassa dell’Amministrazione delle Regie Rendite,il pagamento potrà anche farsi in Cambiali accettate da pubblici negozianti,di soddisfazione dell’Armatore,ad un mese al più di scadenza.Tutte le spese di vendita saranno a carico dei Compratori.
Art 28
Quelle mercanzìe che fossero riconosciute appartenenti a sudditi di Potenze Amiche o Alleate se non se ne facesse la vendita per impedirne la deterorazione saranno depositate previo Inventario in dei magazzini chiusi con due chiavi differenti una delle quali resterà nelle mani del Capitano del Porto o del Console e l’altra in quelle dell’Armatore o suo Commissionato.
Art 29
Se le mercanzìe contemplate nell’articolo precedente saranno reclamate e se il reclamo dei Proprietari sarà fondato sui documenti trovati a Bordo del Bastimento predato o sovra altre prove equipollenti saranno loro restituite previo il consenso scritto dell’Armatore o suo Commissionato: in caso di dissenso l’affare sarà portato alla cognizione del Tribunale Civile e Consolare di Livorno,ritenuti i rimedi ordinari dell’appello a forma della procedura Toscana con che pur trattandosi di giudizi sommarissimi e di loro natura esecutivi sia permesso di procedere previa cauzione del restituendo anche dopo la prima sentenza declaratoria della confisca della vendita del Bastimento e carico predato
Art 30
I Consoli Toscani nei Porti Esteri percepiranno il diritto dell’un per cento sull’importare netto delle prede condotte nei Porti di loro residenza e delle quali avranno avuta l’amministrazione
Coinvolgimento del Tribunale nella vendita delle prede
"Art 31
Pervenuto il processo di ciascuna preda alla Cancelleria del Tribunale Civile e Consolare di Livorno,sarà subito nominato dal Presidente un Console per fare il rapporto al Turno dei Giudici destinato alla cognizione e decisione della causa.L’Armatore presenterà al medesimo la domanda di confisca e la causa sarà decisa colle formalità e nei termini prescritti per i giudizi sommarissimi
Art 32
Dentro i tre giorni dalla pronunzia della sentenza il Cancelliere del Tribunale ne rimetterà copia al Capitano del Porto del luogo dell’armamento il quale la notificherà all’Armatore.Fatta la vendita del Bastimento e carico predato se non fosse stata fatta precedentemente l’Armatore procederà subito avanti il Capitano del Porto o Console alla liquidazione particolare di ciascuna preda separatamente.
(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 3.Carta 148.ASCP)
Marcello Camici
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ASCP.Archivio storico comune Portoferraio
GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA (1737-1801/1815-1860)
REGOLAMENTO PER L’ARMAMENTO DI BASTIMENTI ADIBITI CON LETTERA DI MARCA ALLA GUERRA DI CORSA
(TERZA PARTE)
Il regolamento che il Granducato di Toscana rilascia annesso ad ogni lettera di marca prosegue nel dettaglio dei provvedimenti che devono essere adottati nella guerra di corsa contro i pirati corsari barbareschi.
Nella parte terminale si sofferma con particolare attenzione sul ricavato della vendita delle prede,sul caso che due bastimenti adibiti alla corsa, ma non in società ,abbiano fatto in concorrenza una preda,sugli obblighi degli "uffiziali e marinari" del bastimento corsaro,sulle pene da comminarsi a coloro che commettono delitti,misfatti e disordini sui bastimenti corsari,sull’uso della bandiera sopra i bastimenti adibiti alla corsa
Sul ricavato della vendita delle prede
"Art 33
Terminato in qualunque modo il corso,e pronunziate tutte le sentenze di confisca l’Armatore procederà alla vendita al Pubblico Incanto del Bastimento Corsaro sue armi e attrezzi ,formerà il conto delle spese di disarmo,riunirà tutte le liquidazioni particolari delle prede,ed in concerto col Capitano del Luogo dell’armamento formerà il progetto di liquidazione generale del prodotto dell’intera crociera.
Questo prfogetto sarà sottoposto al Tribunale locale di prima Istanza,il quale verificati i documenti che lo correderanno e fatte le debite rettificazioni lo renderà definitivo ed esecutivo.
Art 34
Il terzo del prodotto delle prede che saranno state fatte,apparterrà all’equipaggio dedotte prima proporzionatamente tutte le spese ad eccezione di quelle di Compra,armamento e disarmo del Corsaro che saranno totalmente a carico degli interessati della società
Art 35
Potrà accordarsi all’Armatore al Capitano del Corsaro il due per cento sul prodotto netto di ciascuna preda,per indennizzarlo del valore della Cassa del Capitano predato e delle paccottiglie trovate a bordo,che apparterranno così alla massa
Art 36
Non sarà permesso ai Componenti l’Equipaggio dei Corsari alcuna porzione determinata sul terzo del prodotto delle prede a loro appartenente ma la fissazione delle parti meritate di ciascuno,avuto riguardo al lavoro,e coraggio particolare,sarà fatta da un Consiglio presieduto dal Capitano del Porto del Luogo dell’armamento e composto dal Capitano e dei cinque individui dell’equipaggio inscritti primi sul Ruolo del Corsaro. I membri di questo Consiglio presteranno nelle mani del Capitano del Porto il giuramento di procedere in loro anima e coscienza alla fissazione delle parti di ciascuno
Art 37
Il Regolamento delle parti non potrà mai eccedere il massimum qui appresso indicato per ciascun grado cioè Capitano ,dodici parti,secondo Capitano,dieci,Tenente,otto,Scrivano e Maestri d’equipaggio per ciascuno,sei,conduttori delle prede,piloti,maestri d’armi e cannonieri per ciascuno,tre parti,marinari per ciascuno,una parte e mezzo,mozzi,mezza parte
Art 38
Il regolamento delle parti assegnerà sul total prodotto delle prede una somma a coloro che fossero stati feriti o storpiati nei combattimenti ed alle vedove e figli di quelli che vi fossero morti ma queste somme non potranno mai eccedere il doppio della parte dovuto a ciascuno di essi
Art 39
Sarà fatto un atto per porre in essere il regolamento delle parti fra l’equipaggio,esso non sarà soggetto ad alcuna revisione o reclamo
Art 40
Negli otto giorni che seguiranno l’approvazione della liquidazione generale,il Capitano del Porto formerà con gli accennati documenti il ruolo delle somme dovute a ciascun individuo dell’equipaggio,di concerto con l’Armatore il quale dovrà subito pagare a ciascuno la sua provvisione in presenza del Capitano del Porto.Le parti dei marinai assenti saranno depositate alla Cassa dell’Amministrazione delle Regie Rendite.In caso di ritardo nel pagamento l’Armatore vi sarà costretto per via d’arresti personale
Art 41
E’ proibito ai marinari dei Corsari di vendere le loro parti sulle prede ed a chiunque di comprarle sotto pena della perdita delle somme che avessero pagate per questo oggetto.Le parti sulle prede appartenenti all’equipaggio non potranno essere sequestrate e saranno pagate ai marinari stessi in persona e ai loro procuratori speciali"
Nel caso che due corsari non in società abbiano fatto in concorrenza una preda
"Art 42
Nel caso che due o più corsari senza essere uniti in società fra loro,abbiano fatta in concorrenza una preda ,il suo prodotto sarà diviso fra loro in proporzione dell’armamento,del numero dell’equipaggio di ciascun Corsaro,ben inteso che si dice aver concorso alla preda quel Corsaro che al momento in cui è stato abbordato il bastimento nemico,era a tiro di cannone del medesimo ed ha inalberata la sua bandiera e tirato un colpo di cannone quand’anche non sia in effetto andato a Bordo"
Obblighi degli Uffiziali e Marinari
"Art 43
Qualsiasi Uffiziale,Marinaro o altra persona addetta ai Bastimenti armati in Corsa,che darà informazioni o manterrà corrispondenze col nemico sarà punita con la pena di morte
Art 44
Nessun Uffiziale,Marinaro o altro potrà ricevere alcuna lettera o imbasciata per parte del nemico ,senza che ne renda conto nello spazio di dodici ore al più,in caso che ciò sia possibile al rispettivo Capitano,altrimenti contravvenendo sarà punito colle pene determinate dagli articoli di guerra da estendersi fino alla morte,alle quali pene s’intendono sottoposti anche coloro che essendo informati di ciò,non lo palesassero
Art 45
Niuna persona che sarà sui Corsari potrà soccorrere il nemico con danaro,vettovaglie,polvere,palle e munizioni o qualsiasi altra provvisione direttamente o indirettamente sotto pena della vita o di altro gastigo ad arbitrio del Consiglio di Guerra
Art 46
E’ proibito espressamente ad ogni Capitano l’arrestare o visitare sotto qualunque pretesto I Bastimenti portanti Bandiera di potenze amiche o alleate sotto pena di detenzione da da determinarsi dal Consiglio di Guerra secondo le circostanze ed con l’obbligo inoltre di rispondere ai Proprietari di detti Bastimenti tutti i danni e spese tanto ordinari che straordinari occasionate dal detto arresto
Art 47
Tutti I fogli,Contratti fra mercanti e capitani di nave, Polizze,Passaporti ed alter scritture di qualunque genere che saranno trovate a bordo delle navi predate saranno diligentemente conservate come stato ordinate con l’art 20 sotto la pena di due anni di detenzione oltre la perdita della partecipazione spettante a chi contravvenisse o di altro gastigo da imporsi secondo la qualità delle circostanze dal Consiglio di Guerra.
La sottrazione di contanti,effetti e mercanzìe sarà punita colla pena prescritta negli articoli di guerra per i furti qualificati
Art 48
Sarà soggetto alle stesse pene da pronunziarsi dal Consiglio di Guerra ,chiunque ardisse rubare gumene,ancore,vele,polveri,armi e munizioni o qualsiasi cosa appartenente all’armamento attrezzi e provvisioni del Corsaro o alle Persone imbarcate sul bastimento
Art 49
Nel caso che rimanga preso qualche Bastimento nemico specialmente quando non si sia difeso,non sarà permesso di maltrattare l’equipaggio del Bastimento predato sotto gravissime pene da infliggersi a chi contravvenisse.
Art 50
Ogni Capitan oil quale mancherà di dare sul suo Bastimento tutte le buone disposizioni nel momento di attacco col nemico e di incoraggiare gli Uffiziali,Marinari sarà punito col gastigo che le circostanze della sua negligenza o delitto potranno meritare
Art 51
Ogni Uffiziale e Marinaro qualunque dovrà puntualmente adempire e comandi del Capitano tanto per assalire quanto per difendersi contro il nemico,sotto la pena del gastigo che potrà meritare la qualità della sua negligenza o delitto
Art 52
Nessuna persona appartenente al Corsaro dovrò proferire parole sediziose e molto più resta proibito per qualsivoglia pretesto di fare radunanze sediziose sotto pena di morte
Art 53
Veruno dell’equipaggio potrà contrastare col Capitano e Uffiziali sotto pena di gastigo severo e molto più non si ardirà di spaventarli,sotto pena della vita,o altrimenti ad arbitri del Consiglio di Guerra
Art 54
Se qualcuno crederà avere motive da dolersi per la somministrazione di cibi insalubri o per altra legittima causa,dovrà aver ricorso al capitano e quando da questi non siano presi i necessari provvedimenti,potrà portare le sue rappresentanze o al Console Toscano nel primo Porto di approdo in Stato Estero o al rispettivo Capitano del Porto nei Porti Toscani,ma per questo,non sarà permesso a veruno di far nascere dei disturbi altrimenti sarà severamente punito secondo la sentenza del Consiglio di Guerra
Art 55
Resta proibito a ciascuno di contrastare o battersi sopra il Bastimento oppure di servirsi di aprole irritanti atte a cagionare delle liti e dei disturbi sotto pena di severo gastigo"
Norme finali
"Art 56
Ogni omicidio volontario sarà punito colla morte
Art 57
I Capitani dei Corsari si dovranno contenere nei loro depositi ed esami avanti I ministri di Sanità tanto nel Granducato che fuori dal medesimo con la più veridica sincerità non tacendo notizie verune che possono aver rapporto colla salute pubblica né alterando le circostanze nella minima parte sotto le rigorose pene comminate dalle leggi contro simili trasgressioni e saranno infine giudicati col maggior rigore delle Leggi medesime tutte le trasgressioni in materia di sanità come sarebbero attentati disbarchi clandestini di robe o persone sulle coste del Granducato o altrove e qualunque altra infrazione ai provvidi regolamenti di Sanità
Art 58
Tutti gli altri delitti .misfatti e disordini commessi su I Corsari dei quali non è stata fatta menzione nei presenti articoli saranno puniti a seconda delle circostanze e in conformità delle leggi di Marina
Art 59
Il Consiglio di Guerra dovrà essere formato di due Uffiziali della Marina di guerra,del Capitano del Porto,di due Ufficiali della Guarnigione e di due Piloti di Marina; in mancanza di due Uffiziali di Marina dovranno supplirvi altrettanti Uffiziali della Guarnigione e l’Uffiziale di rango superiore o il più anziano in rango eguale sarà il Presidente del Consiglio.
Il Capitano del Porto dovrà presentare al Consiglio il rapporto del fatto che deve giudicarsi che dovrà essere estratto dal giornale che avrà presentato al suo uffizio il Capitano del Corsaro.
L’Auditor Militare locale che farà le funzioni di Cancelliere del Consiglio dovrà presentare il suo voto in scritto sulla pena da infliggere o per l’intera assoluzione del Processato dopo fatti gli esami voluti dalla Legge
Art 60
Sarà in facoltà del Capitano del Bastimento di mettere ai ferri quei Marinari che mancassero al loro dovere o che si rendessero colpevoli di qualche delitto e nel caso di una straordinaria circostanza per la quale non fosse prudenziale il trattenere a bordo qualche delinquente fino all’arrivo del Corsaro in un Porto del Granducato,potrà concertarsi coi Consoli Toscani nei porti esteri dove ( ) con il Bastimento per il disbarco dei medesimi con quelle cautele che la natura dei loro delitti potesse esigere"
Sull’uso della bandiera sopra i bastimenti adibiti alla guerra di corsa
"Art 61
I Bastimenti armati con Lettera di Marca potranno far uso della Bandiera Granducale con lo scudo senza trofei e della fiamma quando non vi siano nel medesimo Porto Bastimenti da Guerra Toscani
Art 62
Un esemplare del presente Regolamento sarà annesso ad ogni Lettera di Marca che sarà rilasciata."
(Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 3. Carta 148.ASCP)
Finisce qui il Regolamento per l’armamento di bastimenti adibiti alla guerra di corsa adottato dal Granducato di Toscana.
E’ evidente lo sforzo da parte dello stato granducale di far sì che un atto di guerra, per quanto corsaro, sia sottoposto al rigore della disciplina delle leggi e norme.
Marcello Camici
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ASCP.Archivio storico comune Portoferraio